Art. 147.
(Dipartimento della amministrazione penitenziaria).

      1. Il capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria è scelto fra coloro che hanno un riconosciuto prestigio in materia penitenziaria, acquisito sia attraverso l'attività svolta nella amministrazione penitenziaria, sia attraverso l'attività giudiziaria concernente il settore penitenziario, sia attraverso l'insegnamento universitario nello stesso settore, sia attraverso la partecipazione ad associazioni, enti od organismi che hanno avuto costante attenzione alla realtà penitenziaria.
      2. Il capo del dipartimento, annualmente, indica le linee di intervento che saranno seguite dalla amministrazione penitenziaria, che presenta ai provveditori regionali, esaminando le richieste e le osservazioni degli stessi.
      3. Le competenze del dipartimento della amministrazione penitenziaria sono distribuite fra le direzioni generali in cui si articola secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Devono essere, comunque, configurate come direzioni generali le articolazioni relative al personale penitenziario, all'area interna dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, all'area esterna dei centri di servizio sociale per adulti, all'ufficio che cura la

 

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redazione del bilancio e la gestione dei beni e dei servizi, e all'ufficio che svolge studi e ricerche. Presso l'ufficio per la redazione del bilancio e la gestione dei beni e dei servizi sono organizzati i seguenti specifici uffici:

          a) per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 28, commi 5 e 6, un'ufficio che dispone di corrispondenti articolazioni presso i provveditorati regionali;

          b) per la definizione, ove ricorra convenienza economica, di rapporti unificati per la ricezione delle forniture di servizi essenziali nell'ambito dei prodotti energetici e delle telecomunicazioni, e in altri eventuali settori, un ufficio che dispone di corrispondenti articolazioni presso i provveditorati regionali.

      4. Presso l'ufficio per la redazione del bilancio e la gestione dei beni e dei servizi è organizzato, con propria autonomia dirigenziale e operativa, l'ufficio che si occupa dell'edilizia penitenziaria, previsto dal comma 2 dell'articolo 115.
      5. Il dipartimento esercita le competenze ad esso affidate dalla legge e dai regolamenti. Può sostituire i provveditorati solo nel caso di mancato esercizio delle competenze dei medesimi.
      6. Il dipartimento provvede annualmente a redigere, entro il 30 luglio, il bilancio annuale della amministrazione penitenziaria, verificando le risorse disponibili e prevedendone l'impiego.
      7. Il capo del dipartimento, in particolare, assume la presidenza della Cassa delle ammende di cui all'articolo 148, con facoltà di delega per lo svolgimento in tutto o parte delle funzioni della medesima.